Il Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il citato decreto stabilisce l’obbligo di aggiornamento, con cadenza triennale, per il formatore-docente.
Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (marzo 2014) per docenti in possesso della qualifica in tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualifica per tutti gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da applicare alternativamente attraverso:
- la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. . Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Programma
- Principi generali
- Definizione della formazione ai sensi dell’Art. 2, D.Lgs. 81/08
- Ruolo e responsabilità del Datore di lavoro di cui all’Art. 34, D.Lgs. 81/08
- Art. 437 C.P. – rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
- Principio della effettività della formazione ed informazione. La giurisprudenza
- Obbligo dell’addestramento del lavoratore e di vigilanza del Datore di lavoro
- Soggetti destinatari della formazione
- Efficacia del processo formativo nel soggetto adulto
- Ruolo delle motivazioni interne (soddisfazione nel lavoro, autostima, qualità della vita) ed esterne (lavoro migliore, promozioni, retribuzione maggiore)
- Evoluzione del processo formativo
- Verifica dell’apprendimento come momento fondamentale dell’iter formativo
- Il Documento di Valutazione dei Rischi
- Gestione delle emergenze e misure di prevenzione degli infortuni
- Ruolo del dirigente, del preposto e del lavoratore